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Amministrazione di sostegno

Aggiornamento: 3 mar 2020


buonasera, vi presento l'amministrazione di sostegno , in pratica un aiuto concreto alle persone in difficoltà.

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.


L'amministratore è nominato dal Giudice Tutelare con decreto motivato, a far corso dalla nomina e dal contestuale giuramento, tale amministratore di sostegno avrà il compito di assistere, prestare assistenza ed eventualmente rappresentare il beneficiario per tutti quegli atti previsti nel decreto di nomina.

Cosa succede al buon esito del procedimento di nomina?

A stabilirlo è l’articolo 409 del codice civile. Il beneficiario non è incapace, fatto salvo quanto espressamente specificato nel decreto di nomina. Viceversa il beneficiario perderà la capacità di agire per tutti quegli atti che richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto per dare proprio un ‘sostegno’ a queste persone (tramite la nomina di un amministratore), aiutandole ad affrontare i problemi che possono sorgere nella loro quotidianità, in particolare con riferimento all’amministrazione del loro patrimonio (gestione della pensione e/o dei risparmi, assunzione delle badanti, pagamento dell’affitto, delle utenze, ecc.).

Considerata l’ampia discrezionalità concessa al giudice, i poteri dell’amministratore di sostegno variano molto in ragione di quanto specificato nel decreto di nomina. Nei casi in cui l’infermità sia più grave, ad esempio, il giudice potrà prevedere l’incapacità a porre in essere più atti. Viceversa ove l’infermità sia lieve il giudice potrà far permanere in capo al beneficiario la capacità di agire rispetto a più tipologie di atti.


Per gli atti di ordinaria amministrazione, fatta salva diversa disposizione del giudice tutelare nel decreto di nomina, l’amministratore potrà agire in nome e per conto del beneficiario anche in difetto di un’autorizzazione specifica del giudice tutelare. Gli atti di ordinaria amministrazione sono quegli atti meno rilevanti dal punto di vista patrimoniale, come ad esempio l’acquisto di beni mobili di non particolare valore economico o di beni di prima necessità, oppure contratti di locazione di breve durata e così via.


Per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione, e cioè quelli più importanti che possono incidere consistentemente sul patrimonio del beneficiario (ad esempio l’acquisto o la vendita di un immobile ), è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice tutelare, a seconda di ciò che è previsto nel decreto di nomina, potrà, alternativamente, autorizzare l’amministratore di sostegno a porre in essere l’atto in nome e per conto del beneficiario oppure autorizzare il beneficiario a porre in essere l’atto di straordinaria amministrazione con la necessaria assistenza dell’amministratore di sostegno.


La funzione del giudice tutelare

Il giudice tutelare, nell’ambito di una amministrazione di sostegno, ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico. L’autorizzazione del giudice tutelare si rende necessaria, come abbiamo visto, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. L’amministratore di sostegno ha comunque un rapporto di carattere interlocutorio con il giudice tutelare, che dura per tutto il corso dell’incarico.


Vi ringrazio per avermi dedicato il Vostro tempo, vi attendo per qualsiasi chiarimento


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